Proposta di Legge di Rompere il Silenzio
Inserito il 10 aprile 2017 da Maria Rosa DOMINICI
Come componente del Direttivo di Rompere il Silenzio e socio fondatore,pubblico e chiedo di diffondere la proposta di legge che nasce da esperienza,professionalità e competenza di vari esperti della materia.
grazie Maria Rosa Dominici
L’idea di elaborare un testo normativo, da divulgare e promuovere nella società civile e nelle Sedi Istituzionali, nasce dall’esigenza, avvertita da tutti i componenti del Comitato Direttivo, di fare chiarezza sull’intricata questione degli indicatori di abuso sessuale, che sono quei segnali che consentono, in ambito giudiziario, di formulare una plausibile ipotesi circa la fondatezza di una vicenda al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.
Alcune linee guida sostengono che non esisterebbero “indicatori specifici” idonei a sostenere l’ipotesi di una sindrome post-traumatica da stress riconducibile ad un abuso sessuale e che le attuali conoscenze in materia non consentirebbero di individuare dei nessi di causalità tra manifestazioni comportamentali di disagio ed un possibile abuso sessuale.
I sostenitori di questa tesi, da noi non condivisa, ritengono quindi che la sintomatologia riscontrabile nei bambini abusati sessualmente, potrebbe essere riconducibile anche a stress diversi dall’abuso ed in particolare a quelli provocati dai conflitti o dai disagi intrafamiliari che caratterizzano frequentemente le separazioni tra i genitori.
Queste argomentazioni sono abitualmente poste alla base della strategia difensiva adottata da chi deve difendere un indagato/imputato in un processo volto ad accertare una ipotesi di abuso sessuale su un bambino, atteso che questa impostazione consente facilmente di ingenerare, nel Giudice, il comprensibile dubbio sulla riconducibiltà di quei sintomi ad una violenza sessuale piuttosto che al conflitto familiare, provocando in tal modo sofferte assoluzioni, fondate non già sulla piena convinzione dell’innocenza dell’imputato, bensì sulla difficoltà di sostenere ed affermare la sua penale responsabilità.
Un’altra ragione che ha stimolato la nostra iniziativa finalizzata alla elaborazione di questa proposta di legge, riguarda un ulteriore aspetto estremamente complesso e delicato che accomuna queste vicende giudiziarie, noto ai tecnici con il nome di capacità a testimoniare del bambino.
Spesso le piccole vittime sono le uniche testimoni degli abusi sessuali consumati in loro danno e la loro testimonianza, comprensibilmente determinante, è sempre motivo di aspra contesa tra chi tutela i bambini che si ritengono abusati e chi difende il presunto abusante.
Anche in questo caso, alcune linee guida ritengono che la capacità di un bambino di rendere testimonianza, cioè di riferire in ambito giudiziario quello che afferma di aver subito, sarebbe invalidata dalla ipotetica presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che potrebbero avere agito sul medesimo.
In tutti questi casi, quindi, viene disposta una perizia finalizzata a stabilire se il bambino sia idoneo, o meno, a rendere la testimonianza e quindi a valutare l’eventuale ipotetica presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che potrebbero avere agito sul medesimo.
E’ facile comprendere come le esigenze difensive delle parti in causa siano diametralmente opposte;
chi tutela la piccola vittima che si presume abusata, auspica vivamente che le sia consentito di rendere la testimonianza;
chi è chiamato a difendere il presunto abusante persegue comprensibilmente (e legittimamente dal proprio punto di vista tecnico difensivo) una finalità opposta, cioè quella di escludere dal quadro probatorio proprio la testimonianza più scomoda per il proprio cliente (e generalmente l’unica), cioè quella della presunta piccola vittima.
Sarà pertanto interesse primario di chi deve difendere il presunto abusante cercare di dimostrare l’esistenza di una significativa conflittualità familiare, cosa peraltro piuttosto semplice atteso che anche le più banali e pacifiche separazioni tra coniugi portano con sè motivi di confittualità (risentimenti legati alle incomprensioni che hanno determinato il fallimento del matrimonio, questioni sulla quantificazione dell’assegno per i figli o sulle modalità di visita ecc.), figuriamoci quindi nei casi in cui venga ad adombrarsi il fondato sospetto di un abuso sessuale sul bambino.
La “conflittualità”, pertanto, diventa spesso la carta vincente attraverso la quale, chi difende il presunto abusante, riesce ad ottenere una affermazione di inidoneità a testimoniare della piccola vittima, non già perchè affetta da una psicopatologia, ma semplicemente perchè il conflitto familiare potrebbe, astrattamente, aver influenzato o suggestionato il bambino.
Anche in questo caso siamo profondamente in disaccordo con chi sostiene la validità di questa tesi, in quanto la stessa confonde due principi giuridici profondamente diversi tra loro, cioè la capacità di rendere testimonianza, con l’attendibilità del testimone.
L’art. 196 del codice di procedura penale, prevede che la valutazione della capacità di testimoniare sia finalizzata ad accertare “l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza” , cioè la presenza di una eventuale patologia o psicopatologia idonea ad escludere la capacità del soggetto di rendere la testimonianza e non la potenziale attendibilità del testimone, questione che attiene al libero convincimento del Giudice.
Per tale ragione riteniamo che sia profondamente sbagliato impedire a bambini perfettamente sani di mente di rendere la propria testimonianza sulle vicende che affermano di aver vissuto, in ragione dell’astratta possibilità che il conflitto familiare possa averli influenzati, perchè questo secondo aspetto attiene alla valutazione della attendibilità, che compete al Giudice, e non già alla valutazione della capacità, che rientra invece nella competenza del perito.
Riteniamo quindi che questa proposta di legge potrebbe contribuire a fare chiarezza in queste intricate vicende processuali, fornendo dei punti di riferimento chiari a chi è chiamato a pronunciarsi ed a decidere su queste complesse vicende.
Ovviamente questo testo è migliorabile e perfettibile, ma rappresenta, a nostro giudizio, un valido punto di partenza sul quale intavolare un dibattito culturale e , auspicabilmente, parlamentare, attraverso il quale si possa pervenire alla definizione di una nuova norma, o di nuove linee guida, per la valutazione di una ipotesi di abuso sessuale su una persona di età minore.
Art. 609 terdecies . Disposizioni comuni .
1) Quando si procede per i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, commessi in danno di un minore degli anni diciotto, costituisce grave indizio probatorio di violenza sessuale la narrazione, da parte di quest’ultimo, di fatti attinenti a esperienze o conoscenze di natura sessuale incompatibili con la sua età, unitamente alla comparsa di un indicatore specifico di abuso tra quelli indicati nel comma successivo, ovvero di un insieme di indicatori aspecifici di abuso tra quelli descritti nel comma terzo del presente articolo.
2) Costituiscono indicatori specifici di abuso, in una persona di età minore, i seguenti comportamenti :
a) i comportamenti inequivocabilmente erotizzati ed incongrui rispetto all’età se non meramente occasionali;
b) la ricerca intensamente ripetuta e non meramente occasionale, di un contatto con i genitali di un adulto o di un coetaneo;
c) l’attività sessuale autoerotica se connotata da espressioni di rabbia, auto distruttività, o autolesionismo;
d) la realizzazione reiterata di disegni con raffigurazioni erotiche esplicite non compatibili con l’età e le conoscenza del bambino;
3) Costituiscono principali indicatori aspecifici di abuso, in una persona di età minore, le seguenti manifestazioni di disagio :
la comparsa di encopresi o enuresi secondaria; l’emergenza di incubi e disturbi del sonno; l’espressione di forti crisi di pianto, di ansia o di collera apparentemente immotivate; la comparsa di comportamenti autolesionistici; la manifestazione di atteggiamenti dissociativi; la comparsa di disturbi del comportamento alimentare; la presenza di iperemie, congestioni o lesioni nella zona genitale o perianale.
4) La presenza degli indicatori previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, ovvero di ulteriori indicatori riconducibili ad una sindrome oppure a significativi tratti di una sindrome post traumatica da stress, è accertata mediante perizia .
5) La testimonianza della persona di età minore che si presume offesa dal reato è sempre ammessa quando sussistano le condizioni previste dal comma uno del presente articolo, fatti salvi i casi in cui, attraverso una valutazione psicologica, risulti che il minore sia affetto da una psicopatologia riconosciuta dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, idonea ad escludere la sua capacità di testimoniare, ai sensi dell’art. 196 c.p.p.
6) Ai fini della valutazione della capacità a testimoniare della persona di età minore che si presume offesa dal reato, non costituisce motivo di inidoneità l’esistenza di conflittualità o di contrasti tra i genitori, o tra il genitore e il di lui convivente, o tra le rispettive famiglie di origine, dovuta alla crisi familiare.
7) Con il provvedimento che motiva e dispone il rinvio a giudizio dell’imputato, il Giudice adotta le misure che ritiene opportune, tra quelle previste dall’art. 282 bis c.p.p., a tutela della persona di età minore che si presume offesa dal reato e la presa in carico di quest’ultima da parte dei Servizi territorialmente competenti per gli opportuni interventi diagnostici e terapeutici finalizzati alla cura del trauma.
Tags: abuso sessuale intrafamiliare, capacità a testimoniare, linee guida, proposta di legge
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L’attendibilita di un testimone già abbraccia un’idea attratta e soggettiva, che nn mi piace pk indica comunque realizza un pre giudizio sul testimone. Tutti sono ‘attendibili’ e meritano ascolto. Poi, la testimonianza di un bambino deve essere preparata in modo solamente che nn soffra vittimizazzione secondaria o qualsiasi danno ulteriore. Ma non sentirlo, potendo farlo, è assurdo, e apre precedenza ad una giustizia muta, inconsistente e superfiziale. Rappresenta uno stimolo velato o un’appoggio all’adulto abusatore, come ultimamente ha fatto la legislazione penale russa con gli abusi domestici sulle donne. Assurdo, contro tendenza e pericolosa una legge che chiude Boca, chiude porte e chiude possibilità di parlare a chiunque…
Karinne Braga Ferreira,la tua opinione come docente di università in Brasile ci è molto cara e significativa,lavoriamo insieme per combattere il negazionismo imperante sui reati sessuali che coinvolgono i minori,in modo strisciante la pedofilia sta prendendo piede con false ideologie teoriche che spaziano dalla letteratura a pseudo convincimenti clinici per cui il bambino può non avere esperienze traumatiche pur avendo esperienze sessuali precoci
Grazie Maria Rosa , vostra proposta di legge contribuira sicuramente a fare la chiarezza sull’argomento molto delicato, concordo che sia sbagliato impedire ai bambini perfettamente sani di mente di rendere la propria testimonianza di essere abusati,possibilità che il conflitto familiare possa averli influenzati,fornendo dei punti di riferimento molto chiari. Bambini per primis devono essere ascoltati naturalmente con adeguato sostegno del personale preparato nella materia.
posto con il suo permesso ,il commento di
Marzena Ta,amica polacca,riguardo questa proposta di legge”Grazie Maria Rosa Dominici , vostra proposta di legge contribuirà sicuramente a fare la chiarezza sull’argomento molto delicato, concordo che sia sbagliato impedire ai bambini perfettamente sani di mente di rendere la propria testimonianza di essere abusati, possibilità che il conflitto familiare possa averli influenzati,fornendo dei punti di riferimento molto chiari. Bambini per primis devono essere ascoltati naturalmente con adeguato sostegno del personale preparato nella materia.