La violenza sessuale sui minori di V.Barioni
Inserito il 08 aprile 2014 da Maria Rosa DOMINICI
E’scelta di questo sito pubblicare tesi,o parte di tesi di giovani laureati che hanno affrontato sotto vari angoli di vista le tematiche connesse alla vittimologia in ogni suo aspetto,lo scritto che segue “è tratto dalla mia tesi magistrale intitolata “La violenza sessuale in ambito minorile: l’esperienza del centro specialistico provinciale …….” tappa conclusiva del percorso di laurea in Criminologia Applicata per l’Investigazione e la Sicurezza discussa a dicembre 2012. “ci scrive Valeria Barioni proponendolcela e noi siamo lieti di pubblicarla,
grazie Maria Rosa Dominici
La violenza sessuale su minori
di Valentina Barioni
Quello della violenza sessuale su minori sembra essere un fenomeno in agghiacciante aumento. Sempre più spesso, infatti, i giornali e le televisioni (ma più in generale i mass-media tutti) ne parlano, contribuendo da un lato a diffonderne la conoscenza e dall’altro lato a creare un allarme sociale che a parere di chi scrive è ingiustificato, in quanto enfatizzando il fenomeno e bombardando continuamente gli utenti di notizie riguardanti tali spiacevolissimi episodi si rischia di provocare l’insorgere di un’eccessiva preoccupazione, di un’abnorme paura e di uno sproporzionato allarmismo. Una percezione distorta ed enfatizzata del fenomeno, infatti, non fa altro che aumentare la preoccupazione nei confronti dell’avvenimento stesso, dal momento che l’emotività prende il sopravvento sulla razionalità per via dell’”oggetto” di tale reato e della delicatezza del tema trattato.
Ma per poter comprendere il più possibile tale fenomeno è necessario dare una serie di definizioni che aiutino a inquadrarlo al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti.
Innanzitutto è necessario partire dalla definizione di vittima. Il termine “vittima” deriva dal vocabolo latino victima, il quale a sua volta nasce dall’unione dei verbi vincire e vincere. Con il primo veniva in passato indicata l’azione dello legare strettamente insieme le zampe e/o le ali degli animali per impedire loro ogni movimento; animali che erano poi sacrificati a scopo propiziatorio alla divinità di turno. Si trattava quindi di un’azione imposta dall’esterno nei confronti di un essere senza colpa alle spalle, identificando così la vittima come un soggetto passivo, privo di colpe, impossibilitato a difendersi e a reagire. Il verbo vincere riporta invece il significato del termine verso l’azione di colui che consegue una vittoria nei confronti di qualcun altro e da ciò ne consegue che la vittima è un soggetto che a causa dell’azione altrui è visto e percepito come un perdente e uno sconfitto. La vittima è quindi una persona che prova dolore a causa di un danno patito, danno che le provoca una condizione d’inferiorità e d’immobilità. Il danno subito e la condizione d’inferiorità non derivano solamente dalla commissione di atti criminosi, ma anche da guerre, iniquità sociali, conflitti di vario genere, catastrofi naturali, disastri ambientali, violazione di diritti e maltrattamenti. Tuttavia, nonostante quanto è stato detto, non è possibile fornire una spiegazione univoca e universalmente accettata del termine vittima, in quanto la condizione di vittima cambia da Paese a Paese, da ordinamento giuridico a ordinamento giuridico, da cultura a cultura e a volte addirittura da ricerca a ricerca.
La definizione di violenza sessuale, invece, può assumere sfumature diverse a seconda del punto di vista che si assume (giuridico, psicologico, medicolegale, sociale, etico, ecc.), e questo rende la rilevazione e l’accertamento di un abuso sessuale operazioni molto complesse. Per poter definire l’abuso sessuale in modo soddisfacente, poi, non ci si può basare, data la natura poliedrica del fenomeno, esclusivamente su quanto pensato, percepito e/o riferito dalle vittime e/o dagli autori di tale gesto, dal momento che la visione che risulterebbe dell’accaduto sarebbe troppo parziale e incompleta. C’è perciò bisogno di considerare nella maniera più oggettiva la maggior quantità di punti di vista possibili al fine di trovare una definizione che contempli quante più situazioni immaginabili nelle quali la sessualità viene usata e strumentalizzata a vantaggio del soggetto abusante. Nel 2002 i Centers for Disease Control (organismi statunitensi simili al nostro Istituto Superiore di Sanità) hanno definito la violenza sessuale come “tutte quelle situazioni in cui un soggetto costringe un altro ad un rapporto (organi genitali che si toccano) o ad un contatto sessuale (organi sessuali di un individuo che entrano in contatto con qualsiasi parte del corpo di un altro individuo); così come sono da includere eventi non consensuali in cui una persona costringe un altro soggetto a vedere i propri genitali o la espone a materiale a contenuto sessuale allo scopo di procurarsi piacere e vantaggi di varia natura”. Alla luce di questa definizione i CDC hanno suddiviso la violenza sessuale in quattro distinti sottogruppi: un rapporto sessuale completo; il tentativo di avere un rapporto sessuale; un contatto sessuale senza penetrazione e abuso sessuale che non prevede un contatto diretto tra l’abusante e la vittima. Secondo quanto appena esposto si ha pertanto abuso quando un individuo realizza l’atto sessuale approfittando della propria autorità (in quanto genitore, tutore o persona prossima alla vittima, oppure in quanto detentore di una determinata qualifica soggettiva) o delle condizioni di inferiorità psichica e/o fisica della vittima (presenza di eventuali disturbi mentali o di deficit fisici, d’immaturità dovuta alla giovane età o a uno sviluppo psicologico tardivo). È quindi interessante vedere come la definizione fornita dai CDC sganci il concetto di abuso dalla percezione che ne hanno le vittime e/o i perpetratori e di come ipotizzi l’esistenza di un trauma e di un danno psicoaffettivo per chi si trova coinvolto suo malgrado in una delle situazioni appena descritte.
Calando quanto appena espresso in ambito minorile, la violenza sessuale su minori è stata definita da Montecchi come “il coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali, soggetti a cui manca la consapevolezza delle proprie azioni nonché la possibilità di scegliere. Rientrano nell’abuso anche le attività sessuali realizzate in violazione dei tabù sociali sui ruoli familiari pur con l’accettazione del minore”. L’abuso sessuale sarebbe pertanto caratterizzato dall’incapacità da parte del minore di comprendere pienamente ciò che gli viene richiesto, dall’impossibilità di scegliere e dall’inabilità di sottrarsi alle molestie.
Secondo quanto appena presentato l’uso della violenza (intesa come ferocia, brutalità, furia, ecc.) sembra non essere determinante affinché una specifica azione possa rientrare nell’ambito del fenomeno di “abuso sessuale”. Il tentativo di generare enunciati onnicomprensivi deriva dalla volontà di tutelare in modo più opportuno e completo le vittime e cercare di prevenire tali episodi. Affinché, quindi, si possa elaborare una definizione completa ed esaustiva, qualsiasi tentativo di spiegazione del fenomeno di abuso sessuale dovrebbe comprendere sia gli aspetti oggettivi sia quelli soggettivi dell’atto e questo perché la medesima azione può generare conseguenze diverse su soggetti diversi e azioni oggettivamente diverse possono generare la medesima reazione nella stessa persona.
Ora che il quadro generale di definizioni è stato completato è possibile passare all’analisi dello status quo in ambito giuridico. La Legge N. 66/1996 intitolata “Norme contro la violenza sessuale” è la prima legge che tratta in modo organico e completo il fenomeno della violenza sessuale, con una particolare attenzione verso i minori, soggetti ritenuti bisognosi di particolari attenzioni. Essa ha apportato notevoli modifiche alla regolamentazione in materia di violenza sessuale, modifiche che sono riscontrabili sin dai primissimi articoli. Nonostante gli innumerevoli punti di disaccordo su diverse questioni (dalla definizione di violenza sessuale alla tematica dei rapporti sessuali tra minori o all’introduzione di una fattispecie autonoma di molestie sessuali) era (ed è tuttora) però condivisa l’opinione secondo la quale i reati in materia di violenza sessuale non potessero più essere compresi entro l’ambito dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, sia per un cambiamento sostanziale avvenuto nel modo di concepire la tutela dell’individuo introdotto nel nostro ordinamento con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, sia per il cambiamento d’opinione verificatosi a livello di società nel suo insieme. Era pertanto necessario un cambio nella rubricazione della violenza sessuale come reato e alcune delle principali modifiche introdotte dal legislatore sono state:
• l’abrogazione integrale del Capo I del Titolo IX del libro secondo c.p., nonché degli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 c.p;
• lo spostamento di tale fattispecie dal capo dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume al capo dei delitti contro la libertà individuale;
• l’unificazione dei reati di atti di libidine e di violenza carnale in un unico reato (violenza sessuale) con una conseguente maggiore tutela a livello privato del diritto al libero esercizio delle proprie facoltà e delle proprie qualità sessuali;
• l’introduzione di una serie di aggravanti a miglioramento della tutela nei confronti dei minori;
• un maggior bilanciamento delle esigenze di accertamento della verità;
• una maggiore garanzia della riservatezza delle vittime, soprattutto nel caso in cui queste siano minorenni.
La scelta compiuta dal legislatore è stata quindi coerente con uno degli obiettivi della legge, ovvero la tutela dell’integrità non solo fisica ma anche psichica dei minori, soggetti più deboli in quanto individui non ancora completamente formati e quindi più facilmente soggetti a soprusi, dal momento che non sono ancora in grado di esprimere un consenso pienamente libero e cosciente (è stato disciplinato in modo diverso sia l’accesso alla tutela giurisdizionale attraverso un aumento delle ipotesi di perseguibilità d’ufficio, sia la tutela del minore durante lo svolgimento del processo, attraverso la previsione di forme attive di intervento assistenziale). Altri significativi elementi introdotti da questa riforma sono costituiti:
• dalla previsione del reato di violenza sessuale di gruppo alla cui commissione partecipa anche colui che prende parte al reato pur senza compiere atti sessuali;
• dalla tutela della sessualità fra minori nel caso del minorenne che compie atti sessuali con persona che abbia compiuto almeno i tredici anni, sempre che la differenza di età fra loro non sia superiore a tre anni.
Notevolmente modificata risulta anche la disciplina riguardante il delitto di corruzione di minorenni la quale prima sanzionava solamente gli atti di libidine sia che venissero commessi su o in presenza di minore infrasedicenne sia che venissero compiuti sullo stesso minore, sulla persona del colpevole o su altri. Molte di queste ipotesi sono state ricomprese all’interno dell’art. 609-bis c.p., eventualmente aggravate ai sensi dell’art. 609-ter c.p.; ciò ha comportato l’integrazione di tale fattispecie solamente nel caso in cui gli atti sessuali siano posti in essere in presenza del minore infraquattordicenne con lo scopo precipuo di farlo assistere. Infine, il nostro ordinamento si è allineato con tale normativa ai principi stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in particolare agli artt. 19 e 39 riguardanti le misure e le azioni per provvedere alla tutela dei minori da ogni forma di abuso.
Giuridicamente parlando, sembra quindi che la legge 66/1996 abbia posto il minore in una condizione di tutela e di protezione molto ampie.
Un ultimo elemento sul quale è necessario soffermarsi per un’inquadratura completa del fenomeno riguarda i criteri e i possibili indicatori di valutazione dell’abuso sessuale. La materia è complessa e l’uso dell’aggettivo “possibili” non è affatto casuale in quanto, per esempio, alcuni dei possibili indicatori di abuso possono in realtà essere anche una delle conseguenze. Inoltre, alcuni dei danni fisici e dei sintomi psicologici che vengono utilizzati come possibili indicatori possono non derivare da un abuso sessuale e viceversa, ovvero, il fatto che la presunta vittima non porti su di sé determinati segni materiali o mentali non dà prova certa del fatto che l’abuso non sia avvenuto. Pertanto non esistono, ad oggi, indicatori che diano certezza inequivocabile di un (non) avvenuto abuso (a parte rari evidenti casi). Ciò premesso, non deve essere tralasciato il fatto che l’ipotesi di abuso sessuale va sempre presa in considerazione anche se si riscontrano lesioni di tipo aspecifico in quanto i segni caratteristici e distintivi sono, appunto, molto rari e l’assenza di lesioni fisiche non può portare il medico ad escludere l’ipotesi che tale fatto si sia verificato, dal momento che non tutti gli atti rientranti nella fattispecie di abuso lasciano segni materiali sul corpo della vittima (e anche quando ciò avviene se il tempo che intercorre tra l’abuso e la visita medica è elevato tali segni non sono più visibili né riscontrabili).
Per quanto riguarda i possibili indicatori di tipo fisico occorre effettuare una distinzione tra indicatori non specifici e indicatori specifici. Tra i primi si possono annoverare, per esempio, condilomi, ispessimento o edema dell’imene, infiammazione o eritema vaginale, adesione delle grandi labbra, restringimento o allargamento dell’apertura dell’imene, ispessimento del tessuto perianale; tra i secondi si possono includere invece le lacerazioni dell’imene o della vagina, cicatrici o grave arrotondamento del margine dell’imene con perdita di vascolarizzazione, accorciamento del canale anale, lacerazioni anali e perianali. Esistono poi infine degli indicatori cosiddetti “conclusivi”: trattasi nello specifico di presenza di liquido seminale, di gravidanza, o di infezione derivante da HIV (la cui origine non deve essere neonatale o dovuta ad altri precedenti episodi in grado di spiegarla) e neisseria gonorrhoeae (di origine non neonatale però, dal momento che tale infezione può essere trasmessa durante il parto). Si ricorda però che alcuni degli indicatori appena esposti non assumono più una rilevanza notevole nel momento in cui ci si trova di fronte ad una presunta vittima di età adolescenziale già attiva sessualmente al momento del supposto abuso.
Oltre alla presenza di possibili indicatori di tipo fisico la letteratura ha elaborato anche una serie di possibili indicatori di tipo “psicologico” riguardanti principalmente la cognitività, i comportamenti e le emozioni degli individui presunti vittime (indicatori, si ricorda, di tipo aspecifico). Per quanto riguarda i disturbi emotivi sono comuni la depressione, un aumento dell’ansia/della paura/dei disturbi del sonno/degli incubi/degli stati di ipervigilanza e del nervosismo e un’alterazione significativa della personalità con possibili sintomi psiconevrotici (isteria, fobie, ipocondria).
Dalla lettura di questo articolo si può quindi facilmente intuire come quello della violenza sessuale sui minori sia un fenomeno estremamente complesso, che chiama in gioco molteplici elementi afferenti a sfere diverse e che provoca conseguenze notevoli in tutti coloro i quali si trovano coinvolti. Considerando poi che i protagonisti di queste vicende sono giovani individui, persone deboli, fragili, non ancora completamente formate sia fisicamente che psicologicamente, si auspica una sempre maggiore attenzione e delicatezza da parte di tutti gli operatori (medici, appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, magistrati, psicologi, ecc.) che a diverso titolo si trovano a occuparsi di tale fenomeno. Parimenti, ci si augura che anche il legislatore non si dimentichi della gravità del problema, continuando a tenere alta l’attenzione e non scordandosi mai di migliorare costantemente la normativa in materia, normativa che è necessario rimanga aggiornata al mutare dei tempi e garantisca una sempre maggiore attenzione alla vittima e alla sua tutela.
Sn contenta che più persone si interessino dalla causa minorile. Appena pochi anni fa, quase nessuno parlava di queste problematica. Cumplimenti alla dottoressa Valeria! la violenza sessuale contro bambini nn ha limiti! Sn violentate fisica, psicologica e su tutti gli aspetti pk le leggi sn piene di imperfezioni su questo tema e, peggio ancora, nn c’èuna educazione per il rispetto del corpo, l’intendimento sui valori familiari e vera responsabilizazzione delle persone che competono curare, proteggere e badare i bambini.
pENSO CHE LA PROFF.SSA kARINNE bRAGA fEREIRA ABBIA ASSOLUTAMENTE CENTRATO IL PROBLEMA SULLA MANCANZA DI LEGGI CHE GARANTISCANO LA TUTELA DEL MINORE,SPECIE VITTIMA..QUESTO E’ UN PROBLEMA DA LUNGA DATA,PARLIAMONE E SCRIVIAMONE IN CONTINUAZIONE PRIMA O POI IL DOVERE VERSO I LORO DIRITTI SI FARA’ SEMPRE PIU’ STRADA.