Grecia..sistema penale minorile vigente
Inserito il 01 febbraio 2013 da Maria Rosa DOMINICI
E’ consuetudine del nostro sito dare spazio e rilievo ad argomenti legati ai Diritti dei Minori e alla Giustizia che li riguarda,pertanto riporto una informazione che il collega,Joseph Moyersoen ha inviato a noi soci
dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia
“Care/i colleghe/i,
vi segnalo un articolo interessante sul sistema di
giustizia penale minorile vigente in Grecia, scritto da un’Assistente
sociale greca, la dott.ssa Eftichia Maniachi, e pubblicato sul sito del
TM di Milano:
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mer 30/01/13
I Tribunali per i minorenni in Grecia e i Servizi degli assistenti per i minorenni
Uno studio sulla storia, la struttura del processo minorile, il ruolo dei giudici e degli assistenti sociali, nel processo minorile in Grecia
I Tribunali per i minorenni in Grecia e i Servizi degli assistenti per i minorenni
di Eftichia Maniachi*
In Grecia si parla per la prima volta del tribunale per i minorenni nel 1931 con la legge 5098 la quale è stata poi riformata dalla legge 3315 del 1955.
In Grecia la competenza del tribunale per i minorenni è unicamente penale (relativa cioè ai reati commessi da minorenni). Le udienze avvengono nelle aule di tribunale del palazzo di giustizia. Il processo viene celebrato a porte chiuse e possono assistere soltanto i genitori, l΄assistente ‘penale’ per i minorenni (si farà cenno più in avanti), l’avvocato difensore del minore, se c’è, perchè in Grecia la sua presenza nel processo penale non è obbligatoria, a meno che il minore non sia accusato per atti criminosi. Se necessario, in tali casi, viene nominato un avvocato d΄ufficio.
Il Tribunale per i Minorenni ha sede in ciascun capoluogo regionale di tribunale di primo grado e ha competenza strettamente territoriale. In Grecia sono dunque 63 i tribunali di primo grado con altrettanti Tribunali per i minorenni e le Procure della repubblica.
Sotto Il ‘tetto’ del tribunale per i minorenni opera il servizio degli assistenti ‘penali’ per i minorenni ubicato all’interno dello stesso palazzo di giustizia. Tale servizio è stato istituito nel 1954, con la legge 2793, ma l’assetto attuale è stato definito nel 1976 con legge 378.
È un servizio periferico del Ministero della Giustizia e fa capo alla Direzione di Prevenzione della criminalità giovanile e il trattamento correzionale. La supervisione di questo servizio a livello locale viene esercitata dal giudice per i minorenni. Il servizio è composto da laureati di pedagogia, di sociologia, di psicologia, di giurisprudenza, di filosofia e di lavoro sociale. Il compito principale degli operatori di questo servizio, prima del processo penale, è quello di svolgere una ricerca specifica sullo stato morale e mentale dell’imputato minorenne redigendo una relazione scritta nella quale si descrive tutto quello che concerne il minore (dati personali e familiari, condizione di vita, descrizione dell’ambiente in cui vive, se é recidivo o no). Questa ricerca si effettua incontrando l’imputato minorenne e qualsiasi altra persona che l’assistente ritenga necessario, dal campo familiare, lavorativo e scolastico. Questa relazione scritta si concluse con una proposta-consultazione diretta al giudice, avente come scopo di accertare e valutare una condizione soggettiva di disadattamento o di bisogno, al fine di scegliere la misura sostanzialmente più adatta a conseguire la rieducazione del minore.
Si deve sottolineare che non si tratta di un servizio di carattere sociale, ma ha natura penale e come compito primario ha la prevenzione del crimine e la sua repressione. Molte volte però questo ruolo viene messo in discussione, perché questi servizi vengono di fatto chiamati a colmare le mancanze di strutture di servizi sociali, e ciò avviene per lo più in provincia. Con questo si intende dire che il T.M. in Grecia esercita la giurisdizione solo in materia penale per cui il Servizio degli assistenti, che è un servizio della giustizia minorile che funziona all’interno del T.M., ha conseguentemente competenza solo penale. Per le questioni di natura civile le autorità competenti sono i Servizi sociali degli Enti locali che molte volte evitano di occuparsi di tali situazioni
Oltre al processo penale, il compito dell’ assistente di questo servizio è quello di esercitare, di eseguire e di sovrintendere alle misure di riabilitazione e rieducazione e alle misure terapeutiche che sono state inflitte all’imputato minorenne dal tribunale secondo gli art. 122 e 123 del Cod. pen. (diligenza nel servizio Juvenile Probation, riconciliazione con la persona offesa, obbligop di prestare servizio civile, obbligo di indennizzare la vittima ecc.).
Secondo il codice penale vigente, e per quanto riguarda l΄età, per minorenni si intendono le persone di età fra gli 8 ed i 18 anni (alzando la precedente soglia dell’imputabilità che era dai 7 ai 17 anni).
Per quanto riguarda il trattamento penale del minorenne:
a) al di sotto di 8 anni non si è penalmente perseguibili.
b) tra gli 8 ed i 13 anni si è penalmente irresponsabili e quindi impunibili (in pratica), però il caso va sempre inviato al T.M. ed è sempre il giudice che pronuncia tale giudizio.
c) tra i 13 ed i 18 anni si è punibili ma vi è una importante distinzione:
1) tra i 13 ed i 15 anni si è punibili unicamente : a con le cosiddette misure di riabilitazione/rieducazione; b) con le misure terapeutiche secondo gli art. 122 e 123 del Cod. pen. Si tratta di misure cautelari che hanno una funzione rieducativa che diverso in ordine di gravità. Le prime finiscono con il collocamento in comunità (in greco si chiama, approssimativamente, Istituto di rieducazione per i minorenni ed è rimasto solo uno in tutta la Grecia, alla città di Volos) ed è una misura detentiva. Ha inoltre una durata determinata (la legge non fissa il termine minimo) e spetta al giudice valutarne la durata a seconda del reato commesso e la personalità del minorenne. In ogni caso la predetta misura cessa al compimento del 18esimo anno di età.
2) tra i 15 ed i 18 anni si è punibili, con le misure predette, ed anche con una pena restrittiva della libertà personale, qualora si proceda per un delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione. In tal caso il minorenne viene portato nell’Istituto Penale Minorile (attualmente in Grecia ve sono 3).
Per quanto riguarda il Tribunale per i Minorenni la composizione varia a seconda della tipologia del commesso reato:
1. Il Giudice monocratico (un solo magistrato) ha competenza per reati meno gravi, per esempio infrazione del codice stradale, furti, lesioni lievi, omicidio colposo (di solito a causa di un incidente stradale), ingiuria, diffamazione, minaccia, mendicità ecc. Il consumo di una dose di hashish non è punibile se l΄uso è occasionale, ma il caso va sempre inviato al T.M. per rieducare/aiutare il minorenne.
2.Il Giudice collegiale (tre magistrati cioè il presidente e due giudici) ha competenza per reati più gravi (delitti), per esempio lesioni gravi che comportano la morte, rapine, omicidio doloso, possesso/offerta/spaccio di stupefacenti ecc.
Con la legge 3189 nel 2003 vi è stata una grande riforma della legislazione penale minorile. Sono così state arricchite le misure di riabilitazione e le misure terapeutiche e l’età dell’imputabilità è stata innalzata a 13 anni (prima era 12 anni).
Infine, con la legge 3860 nel 2010, per i reati per cui è prevista una pena detentiva, l’età dell’ imputabilità è stata innalzata da 13 a 15 anni.
Per quanto riguarda la prevenzione del crimine l’assistente per i minorenni si occupa di casi in cui c’è il rischio di coinvolgimento con atti delinquenziali minorili su richiesta proveniente da una competente autorità giudiziaria, dal procuratore o da altra autorità (genitori, scuola ecc.). Peraltro un problema comune, che si incontra più nella provincia che nei grandi centri urbani, deriva dal fatto che la legge si riferisce al termine “prevenzione” in modo vago senza determinare i limiti con esattezza e precisione, e si verificano conseguentemente casi di confusione delle competenze tra i vari e diversi servizi pubblici.
Il giudice minorile è un giudice “togato” (magistrato professionale). In Grecia non viene prevista la figura di giudice onorario. Per quanto riguarda la capacità professionale e la formazione del giudice minorile specializzato, a livello teorico si fa un fugace accenno a conoscenze specializzate. In fine, non svolgendo la funzione minorile in via esclusiva, ma praticando contemporaneamente anche le altre funzioni ordinarie, sia penali che civili, molte volte i tribunali per i minorenni finiscono, si ritiene, per essere una specie di appendice del giudice ordinario.
Concludendo, si ritiene necessario sottolineare l’esigenza della formazione specializzata e dell’aggiornamento per tutti gli operatori della giustizia minorile, elementi che in Grecia sono assenti in modo più assoluto.
Buona lettura, Joseph
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