categoria | Culturale, Pedofilia, Video, Vittimologia

L’apologia della pedofilia…un reato strisciante e misconosciuto

Inserito il 25 giugno 2017 da Maria Rosa DOMINICI

Ieri sera,un sabato sera torrido leggendo i programmi tv,vengo incuriosito da un titolo di film in prima serata che fa scattare un campanello d’allarme nel mio cervello,anche per un senso di strano accostamento di parole,ossia sul canale Cielo,un film dal titolo Piccole labbra.
Il pensiero chissà perchè…va subito ad un termine ginecologico…curiosa guardo…e centro il bersaglio.
In effetti è un inno alla pedofilia e subito ,avverto alcuni colleghi di Rompere il Silenzio.
Penso alla mia ingenuità e al mio stupore,non ho mai guardato questo canale,associandolo a quelli in cui si dicono rosari,si fanno messe,insomma di carattere puramente e strettamente religioso.
Stamane parlandone con Francesco Monopoli,giovane collega che tutela con scienza e coscienza i diritti dei minori vengo a sapere che di fatto è il canale gratuito di Sky …
che di fatto è un canale che il 19 ottobre 2013 ha inaugurato il ciclo”XXX visioni erotiche”iniziando a trasmettere con regolarità durante le sue prime serate,film erotici del passato,nello stesso periodo,la seconda serata dell’emittente inizia ad essere destinata,quasi integralmente,a programmi appartenenti al ciclo The body of sex, con programmi di educazione sessuale o documentari riguardanti il mondo della sessualità o pornografia.
SE IO DONNA 70ENNE ,INCURIOSITA E IN MODO INNOCENTE HO GUARDATO PER POI SCOPRIRE…UN QUALSIASI BAMBINO O BAMBINA..NON POTREBBE FARE ALTRETTANTO E SUBIRNE POI IL FASCINO E INTROIETTARE QUESTO TIPO DI MESSAGGIO ?
Misto di innocente malizia e seduzione ,il cui sconfinamento del gioco ad imitazione degli adulti porta poi ad una presunta assuefazione al travestimento identificatorio attraverso l’indossare gli abiti della madre o il truccarsi,il rossetto ecc,ma questo può e deve restare un gioco innocente legato alla teatralità infantile,quindi nello spazio adeguato di una fantasia imitativa,come x il gioco del dottore fatto con coetanei…ma qui il gioco va ben oltre…visto che alla fine la bambina è investita da una ambigua colpa e l’adulto ne viene reso vittima sacrificale…quindi quasi un inversione moralistica o moraleggiante di una perversione infantile che cinicamente ed egoisticamente rende l’adulto schiavo e vittima

Messaggio perverso,sottilmente suggestivo e permissivo,non rasenta mai la volgarità questo film da immagini e atmosfere patinate,aggravando ulteriormente l’inganno del messaggio,rieccheggia x alcuni versi ,film come Bilitis,Morte a Venazia,Il rossetto,o il famoso LOLITA,e….MI FA RIPENSARE AI DANNI CHE QUESTO PRESUNTO AMORE TRA ADULTO E RAGAZZINA CRE0′ NELLA MIA GENERAZIONE,IL GIOCO DELLO SGUARDO TRASCINANTE…OSSIA UNA ADOLESCENTE SFIDAVA L’ADULTO…SI METTEVA A FISSARLO FINO A CHE QUESTO NON SI IMBARAZZAVA E CHINAVA LO SGUARDO PER PRIMO…E POI SE C’ERANO DEGLI APPROCI LA RAGAZZINA SI MOSTRAVA INNOCENTE,CONTRARIATA E LO FACEVA PASSARE PER PERVERTITO VANTANDOSENE CON LE AMICHE RESTANDO NELLA DIMENSIONE DEL VISSUTO LUDICODI UNA PRESUNTA POTENZA…ERA L’EPOCA DELLE LOLITE…NON POI COSI DIVERSE DALLE ATTUALI BABY PROSTITUTE…MA ANCHE ORA COME ALLORA ERA PIU’ SEMPLICE X LE COSCIENZE DEI BENPENSANTI,ATTRIBUIRE LA COLPA ALLE..ADDESCATRICI…NON AGLI ADULTI CHE COMMETTEVANO ,COMMETTONO REATO ABUSANDO,CREDENDO AD UN PRESUNTO CONSENSO,DI CHI NON AVEVA,NON HA …L’ETA’ X CONSENTIRE

La vera manipolazione dell’immagine e del messaggio è qui,in Piccole labbra,film del 1979,nel far apparire fin da subito,la piccola efebica come la regista colpevole di seduzione e suicidio del povero adulto in apparenza platonico di fatto perverso,al punto di farla divenire oggetto di possesso esclusivo,tanto che quando la sorprende,bambina in atti sessuali con un giovane uomo non regge e si uccide,da notarsi la differenza reattiva ,nel 79 non ci sarebbe mai stato il femminicidio…non uso a caso questo termine…che mi permette di citare una frase-perla del film,a proposito dell’assistere ad una monta di un cavallo dalla quale la bambina viene esclusa dall’adulto…e perciò si sente ferita. lui le dice
“CI SONO COSE CHE UNA BAMBINA NON DEVE VEDERE E SAPERE…(lei risponde))…NON SONO PIU’ UNA BAMBINA,TU SEI UN UOMO E IO UNA DONNA…”
Dell’adulto si vede il tormento del desiderio,la presunta lotta interiore e i linguaggi del corpo di entrambe sono fintamente ingenui ed etici,anche se di fatto lei sembra essere esibizionista e lui vuaier,accusa che spesso ho sentito dire o raccontare in casi di pedofilia,”è lei che mi ha sedotto,è lei che l’ha chiesto e voluto è lei che mi tormentava…e a lei piaceva”
…Veleno per le menti e i corpi di chi non ha l’età per consentire…
Finalmente c’è una legge che definisce reato l’apologia della pedofilia come vengo a sapere dalla conversazione pubblica sul mio diario FB tra l’avvocato Andrea Cofarri e Francesco Monopoli,
e’ per tale motivo che ho sentito l’urgenza dello scrivere e quindi denunciare,cio di cui anche recentemente ,avevo parlato e detto a Vienna,il 26 maggio durante il mio intervento all’ONU CIRCA IL CRESCENTE RISCHIO DI MANIPOLAZIONE DEL PENSIERO E DEL VISSUTO SOCIALE TRAMITE CERTA LETTERATURA E MERCATO CINEMATOGRAFICO CHE RENDE ACCETTABILE IL COMPORTAMENTO PEDOFILO.
(vedi:
United Nations Office on Drugs and Crime Child Sexual Abuse Commission on Crime Prevention &Criminal Justice Vienna 26 maggio 20017 ore 14,30 / 15,10 Conference Room MOE 100 CHILD SEXUAL ABUSE:BREAKING THE SILENCE Relation dott.ssa Maria Rosa Dominici www.crimevictimpsicantropos.com).

Ecco la conversazione di ieri sera su fb con Andrea Cofarri e Francesco Monopoli,quest’ultimo,come me ,fra i soci fondatori di Rompere il Silenzio,ho loro chiesto il permesso di pubblicare questo scambio e avutone il consenso,copio e incollo.
il tutto ha l’avvio da un mio post sul mio diario a cui possono accedere solo gli amici stretti che sono selezionati;erano le 22 e 20 del 24/6/2017 tanto x correttezza della documentazione
posto

“un film,uno dei tanti in cui.una bambina seduce un uomo…ecco la ideologia subdola sulla pedofilia…il danno Lolita continua”

 

Francesco Monopoli Cultura pedofila pura

Maria Rosa Dominici appunto dobbiamo aiutare Andrea con il suo libro e la sua ricerca

Francesco Monopoli Si è un dovere

Andrea Coffari Grazie! 🙂

Francesco Monopoli Andrea è tutta colpa tua che ci hai aperto un mondo

Andrea Coffari Felix culpa….ma nel post non è specificato di che film si tratta…

Maria Rosa Dominici credo di avertelo scritto nel messaggio

Maria Rosa Dominici poichè non volevo sollevare la solità morbosità…è veramente un insulto all’infanzia fa apparire la bambina colpevole al punto di dire all’uomo…non sono piu’ una bambina ..tu 6 un uomo e io una donna col finale del suicidio dell’adulto credo che ne farò un articolo

Francesco Monopoli Piccole labbra, dato ieri sera su cielo nella “rassegna erotica” in prima serata… roba del 79

Francesco Monopoli La domanda che mi pongo è per quale oscuro interesse mandare in onda un filmetto di quart’ordine del 79 con quel contenuto che nulla a che vedere con l’erotismo

Andrea Coffari Perché una percentuale bassa, ma significativa di uomini è perversa

Andrea Coffari Comunque oggi fare apologia della pedofilia anche attraverso film è un reato!

Francesco Monopoli Intanto il libro di Siti è in libreria dedicato a Don Milani e cielo fa comunque la diretta del film in barba alle leggi.

Maria Rosa Dominici e in prima serata

Andrea Coffari Francesco se avessimo una maggiore efficienza avremmo già provveduto a denunciare Siti, ma bisogna prima leggerlo quindi fare la denuncia e siamo tutti oberati dalle urgenze

Maria Rosa Dominici se scrivendo l’articolo potessimo poi fare la denuncia

Francesco Monopoli Eh lo so… il mio rammarico è quello. Non siamo inefficienti ma abbiamo forze insufficienti che rischiano di renderci inefficaci. Ma questa è la rabbia che da la molla per impegnarci ancora di più

Maria Rosa Dominici gia Francesco comunque oggi farò un articolo di denuncia

Da qui la motivazione di approfondire la conoscienza e la ricerca di testi di legge che allego,non essendo un giurista,come lo sono tanti che leggono i temi di questo sito,penso comunque all’utilità dell’ informazione inerente tale settore della Giustizia che i occupa di reati ai danni di minori, cosi diffusi a livello planetario

——————

I confini (illeciti) delle condotte apologetiche

Dott. Francesco Marcellino
fmarcellino@videobank.it

***

Previsto dal secondo libro del Codice Penale, all’interno del Titolo V “Dei delitti contro l’ordine pubblico”, il reato di “Istigazione a delinquere” punisce:

“Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti”.

La norma qui riferita, per alcuni giorni, è divenuta oggetto, oltre che delle consuete elucubrazioni degli scienziati del diritto e delle tipiche applicazioni giurisprudenziali, anche degli organi di informazione radiofonici, televisivi, cartacei e multimediali.

“Apologia della Pedofilia”: così hanno tuonato i mezzi di informazione.

Ma cosa vuol dire “apologia”? Qual è la condotta punibile? Quale, invece, quella non punibile perché ritenuta lecita visti i confini di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.? E’ certo che l’apologia è “il terreno incolto” al di là della libera manifestazione del pensiero?

Questo approfondimento tenterà di dare risposta ai quesiti appena esposti.

Letteralmente “apologia” è il discorso o l’esaltazione che taluno fa di una dottrina rifiutata dalla maggioranza. Essa deve distinguersi, però, sia dalla istigazione, sia dalla propaganda. Infatti, mentre quest’ultima è l’azione volta a conquistare l’adesione di un pubblico sempre maggiore verso la tutela di un interesse che (almeno tendenzialmente) è lecito, l’istigazione è la condotta di colui il quale induce o persuade taluno (per di più con modalità subdole) ad azioni riprovevoli o punite dalla legge.

Se è netta la distinzione tra le condotte apologetiche e quelle di istigazione, più ardua, invece, risulta la distinzione tra l’apologia, la propaganda e, soprattutto, il proselitismo. Mentre quest’ultime, infatti, si caratterizzano perché seguono cronologicamente eventuali fatti di apologia e, soprattutto, perché possono avere ad oggetto anche la diffusione di atti comunemente considerati leciti; l’apologia, invece, si caratterizza per l’estremo tentativo di diffondere nuove ideologie ritenute diffusamente illecite o contrarie all’ordinamento giuridico instaurato (così da essere, potenzialmente capace e intrinsecamente finalizzata – se ripetuta, divulgata e non adeguatamente repressa – a mutare la concezione sociale dei fatti sostenuti).

Dal punto di vista giuridico, invece, l’apologia di reato può definirsi come quel delitto, genericamente previsto dall’ultimo comma dell’art. 414 c.p. che punisce colui il quale pubblicamente esalta e/o manifesta la correttezza e la giustificabilità di atti ritenuti illeciti dall’ordinamento giuridico.

Se volessimo rimanere (esageratamente) legati allo stretto dettato normativo dell’ultimo comma dell’art. 414 c.p. – tralasciando, al momento, i principi generali e la sovraordinata Carta Costituzionale – potremmo spingerci ad affermare che il legislatore (nella parte in cui afferma “chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti”) punisce la “mera” condotta di colui il quale manifesta ed esalta pubblicamente la correttezza di atti ritenuti illeciti. Ciò significherebbe che il solo affermare – o non riconoscere – la validità di talune scelte legislative potrebbe rilevare penalmente quale apologia del delitto (criticato)[1].

Logicamente la norma di cui si tratta deve essere analizzata (ed applicata) osservando i principi costituzionali e i principi generali dell’ordinamento giuridico. Per quanto riguarda questi ultimi, un sistema penale orientato alla tutela dei beni giuridici può ritenere costituzionalmente lecita una norma solo se essa, oggettivamente, è idonea ad evitare la lesione o la messa in pericolo di un bene. La norma di cui si tratta, quindi, non può punire la mera manifestazione del pensiero contraria a talune scelte di politica criminale effettuate dal legislatore, ma solo quelle condotte che siano intrinsecamente (o potenzialmente) idonee a provocare la commissione di delitti della stessa specie di quelli apologizzati. La manifestazione del pensiero, quindi, deve essere tale da “indottrinare” e da “persuadere” terzi – agevolandone psicologicamente, anche, la commissione – della correttezza, validità e liceità (ingiustificatamente o erroneamente non riconosciuta dall’ordinamento giuridico vigente) dei comportamenti.

Inevitabile, però, così, lo scontro tra la “libera manifestazione del pensiero” (costituzionalmente tutelata) da considerarsi lecita e quella, invece, illecita[2]. Se, infatti, avallassimo la lettura (esageratamente) restrittiva del dettato dell’ultimo comma dell’art. 414 c.p., giungeremmo ad affermare l’equivalenza “apologia = libera manifestazione del pensiero”. Affermando ciò, però, qualunque condotta apologetica sarebbe costituzionalmente scriminata dal dettato dell’art. 21 Cost.. Da ciò possiamo già dedurre che l’apologia è qualcosa di ulteriore e diverso dalla mera manifestazione del pensiero[3].

Ad una analisi della sola Carta Costituzionale troveremmo, che la manifestazione del pensiero illecita è solo quella che viola il c.d. “buon costume”. Indipendentemente dalle svariate definizioni che, nel tempo, sono state date al “buon costume”, appare banale – al fine di ritenere riprovevole e, quindi, penalmente punibile, la condotta di “apologia della pedofilia” – fondare la penale rilevanza di essa sul solo limite costituzionale appena riferito[4].

Una ricerca scientifica meritevole di tale attributo, ad avviso di chi scrive, impone ulteriori approfondimenti.

Ciò che “giornalisticamente” è stata definita “apologia della pedofilia” è giuridicamente riconducibile al dettato normativo dell’ultimo comma dell’art. 414 c.p. (apologia di reato) e degli articoli 600ter c.p. (pornografia minorile) o art. 609bis c.p. (violenza sessuale) e seguenti (in particolare il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall’art. 609quater c.p.).

L’art. 6ooter c.p. punisce le condotte di realizzazione, distribuzione o divulgazione, anche per via telematica, di materiale pornografico minorile. La norma è utilizzata dagli investigatori e dall’autorità giudiziaria per reprimere quelle condotte di “pedofilia” che vengono divulgate o distribuite sul web (fotografie, filmati, etc…).

L’art. 609bis c.p., invece, punisce “chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a commettere o subire atti sessuali”. Gli atti sessuali, purtroppo, possono essere commessi anche in danno di minori. La legge – attraverso le due norme dell’art. 609bis c.p. e 609quater c.p. – distingue se essi sono commessi con violenza o con il consenso del minore (che abbia già raggiunto una determinata età e che non sia legato da particolari vincoli con il soggetto con cui si compiono gli atti).

Dal combinato disposto dell’art. 414 c.p. con l’art. 600ter c.p. o 609bis e ss. c.p., l’apologista può manifestare la liceità o della divulgazione o della diffusione o, ancora, della distribuzione di materiale pornografico minorile (anche per via telematica) oppure la liceità della consumazione di atti sessuali con soggetti minorenni.

L’apologizzare tali condotte è reato o libera manifestazione del pensiero?

Opinando a contraris, già Cass. Pen. 18 Marzo 1983 ebbe modo di affermare che “la libertà di manifestazione del pensiero non può ritenersi assoluta, ma deve trovare limiti nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nella esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema (fattispecie in tema di istigazione per delinquere e apologia di reato)”.

Tra gli “altri beni di rilievo costituzionale” vi è certamente quello della protezione della infanzia, previsto dall’art. 31 secondo comma Cost. (in cui, espressamente, si afferma che la Repubblica: “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”).

A dire il vero, a parere di chi scrive, l’analisi delle condotte apologetiche che possono considerarsi penalmente rilevanti può compiersi senza dover chiamare in causa il principio della libera manifestazione del pensiero. Questa operazione, infatti, è generalmente compiuta al solo fine di individuare i confini della libertà di pensiero così, una volta individuati questi ultimi, si può “catalogare” tra il “lecito” (o l’illecito) la condotta apologetica oggetto di disquisizione.

Ad un’analisi più approfondita, invece, si può scorgere che la condotta (penalmente rilevante) di apologia non si arena alla manifestazione di un pensiero più o meno turpe (o più o meno condiviso), ma si spinge a “suggestionare” (senza, però, giungere “all’istigazione”) o a persuadere terzi della errata illiceità, ritenuta dall’ordinamento giuridico vigente, di una condotta che può e che deve, invece, considerarsi lecita e, quindi, di cui si “stimola” (agevolandola psicologicamente) la commissione[5].

Ad ulteriore avallo di quanto appena affermato è possibile indicare (oltre al citato pronunciamento della Corte di Cassazione) anche quanto riferito dal medesimo ente giudicate appena due anni prima (Cass. Pen. 10 Marzo 1981). In essa si legge che: “Per la sussistenza del reato di apologia di delitto non basta che l’agente si sia limitato ad esprimere un’opinione positiva o favorevole su un delitto o su chi lo ha commesso, ma si richiede una condotta consistente nella lode e nell’esaltazione suggestiva, fatte cioè con espressioni e modalità tali da renderle idonee alla propaganda”.

Sembra, così, sufficientemente provato che la condotta apologetica è qualcosa di diverso e più avanzato della manifestazione del pensiero. Essa fa uso della manifestazione del pensiero al fine di lodare ed esaltare in modo suggestivo atti (comunemente ritenuti illeciti) così da persuadere i terzi a commetterli. Come ha affermato la Corte di Cassazione del 1983 l’apologia è penalmente rilevante quando ha “un contenuto immediatamente offensivo per il bene tutelato, in quanto solo il requisito di una concreta offensività per tale interesse riesce a superare e neutralizzare le garanzie poste dal sistema costituzionale a tutela della liberà di manifestazione del pensiero e della critica”. Come dire, ancora una volta, è apologetico ciò che offende o mette in pericolo un bene giuridicamente tutelato da altra norma dell’ordinamento giuridico.

Si può affermare, quindi, che la condotta apologetica è l’inverso (e orientata verso l’illiceità) della consuetudine quale fonte del diritto[6]. Se nessuno, però, per quest’ultima adduce limiti traendoli dai “confini” della libera manifestazione del pensiero, stranamente ciò accade in tema di apologia. In questa visione, però, nel contempo, si trova una delle giustificazioni fondamentali che danno cittadinanza giuridica all’istituto dell’apologia: il legislatore, reprimendola, intende evitare che la costante e ripetuta persuasione e stimolazione a considerare lecito ciò che in realtà non lo è, possa inficiare e rendere concretamente inapplicabile la condotta illecita ingiustamente apologizzata.

La illiceità di affermazioni apologetiche inerenti la c.d. “pedofilia” (sia quale condotta di violenza sessuale nei confronti di minori, ex art. 609bis e ss. c.p., sia come divulgazione per via telematica di materiale pornografico minorile ex art. 600ter c.p.) è ulteriormente suffragata da altri indici normativi[7].

La legge 269/98, introdotta al fine di reprimere “nuove forme di riduzione in schiavitù” (e fra esse, la c.d. “pedofilia”), afferma all’art. 1 che “costituisce obiettivo primario perseguito dall’Italia” (…) “la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale”.

Da ciò è semplice dedurre che un ordinamento giuridico coerente non può perseguire come “obiettivo primario” la tutela dei fanciulli consentendo, nel contempo – magari sotto la falsa giustificazione della libera manifestazione di pensiero – condotte che esaltano e giustificano la correttezza giuridica e scientifica di atti di violenza sessuale nei confronti di minori.

A ciò deve aggiungersi che in Parlamento tempo fa giaceva un Disegno di Legge (S1342) che prevedeva l’introduzione nel codice penale dell’art. 529bis c.p. intitolato “Apologia di Reato”. Il disegno di legge prevedeva che “chiunque, anche con il mezzo telematico, induce altri a ritenere leciti i rapporti sessuali con minorenni, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a 3.000 euro”.

La condotta apologetica tipica e normativamente prevista deve indurre, quindi, l’operatore giuridico ad osservare la sussistenza dei requisiti tipizzati – ricavabili anche dai principi generali dell’ordinamento – nella condotta concretamente tenuta dal soggetto agente. Ove questi sussistano, allora l’azione sarà meritevole della risposta sanzionatoria prevista dall’ordinamento giuridico. Non sussistono, quindi, confini (leciti o illeciti) delle condotte apologetiche diversi da quelli ricavabili dall’art. 414 c.p. e dagli altri principi generali dell’ordinamento giuridico[8]. Così opinando il reato previsto dal codice penale può solo essere (o non essere) consumato dal soggetto agente[9]. Il principio di libera manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 Cost. – sorto quale massima garanzia costituzionale da eventuali “imbavagliamenti” sociali e/o politici – così, non può trovare applicazione in condotte che si caratterizzano per qualcosa di ulteriore e diverso.

Dott. Francesco Marcellino

fmarcellino@videobank.it
Note:

[1] Questa “lettura” è stata correttamente respinta dalla stessa Corte Costituzionale nella nota sentenza N° 70/65.

[2] La “libertà” della manifestazione del pensiero non può considerarsi “assoluta”. Ciò è evidente se si pensa che l’ordinamento giuridico sebbene consenta genericamente di manifestare il proprio pensiero in modo “libero”, non permetta, nel contempo, che esso superi taluni limiti o violi altri beni giuridicamente tutelati. Si pensi, ad esempio, ai reati di calunnia, ingiuria e diffamazione.

[3] E che, semmai, fa semplicemente uso di esso per “manifestarsi all’esterno”.

[4] E’ già stato riferito, però, che sussistono manifestazioni del pensiero che, seppur non lesive del c.d. “buon costume” non sono comunque considerate lecite dall’ordinamento giuridico.

[5] Si veda, in questo senso, Cass. Pen. 18 Marzo 1983

[6] Agli operatori del diritto è noto che la consuetudine è il comportamento costantemente ed uniformemente tenuto per un certo periodo di tempo dai consociati con la convinzione, da parte di essi, che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso. Essa, diffusa nella pubblica amministrazione ed identificata con il termine di “prassi amministrativa”, non è di certo soggetta all’analisi dei “confini” della libertà di manifestazione del pensiero allorquando viene addotta o motivata in modo errato o eccessivamente “fantasioso”.

[7] Oltre al già citato art. 31 Cost., e dal combinato disposto dell’art. 414 c.p. con gli articoli 600ter c.p. e 609bis e ss. c.p.

[8] D’altra parte, non si comprenderebbe perché nei casi di ingiuria o diffamazione non si cercano nuovi e diversi “confini” atti a “giustificare” la libera manifestazione del pensiero espressa dal soggetto agente e ciò, invece, deve essere compiuto nei casi di apologia.

[9] E non “scriminato” o “consentito” da altre norme dell’ordinamento giuridico.

———————————————–

Nel 2010 il Senato approva, in via definitiva il ddl di ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

Questa nuova legge inasprisce le pene per la prostituzione minorile, prevede pesanti sanzioni per chi assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni e più rigore anche contro i maltrattamenti su familiari e conviventi. Sono introdotti due nuovi reati: l’adescamento di minorenni e l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

Prostituzione minorile

Reclusione da tre a cinque anni e multa da 15mila a 150mila euro per chi induce alla prostituzione un minorenne, favorisce, organizza o controlla la prostituzione di un minorenne. Chiunque compie atti sessuali con un minore fra i 14 e i 18 anni,in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minore ha meno di 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.Pene aumentate se si tratta di minori in stato di infermità o minorazione. In caso di prostituzione minorile sarà escluso il patteggiamento.

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

Punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni chiunque pubblicamente istiga alla pedofilia e ne fa apologia. Non possono essere invocate, a propria scusa, «ragioni di carattere artistico, letterario, storico o di costume». Inoltre, la pena è aumentata se il fatto è compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica attraverso internet (il cosidetto “grooming”) o con strumenti informatici, per esempio con gli sms, le chat, i social network e i giochi on line.

Carcere per chi assiste a spettacoli porno con minori

Chiunque assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di anni 18 in attività sessuali esplicite o anche simulate è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiusura di esercizi commerciali e revoca licenza emittenti

Vale per i locali e le emittenti televisive la cui attività rientra nei reati di pedofilia e pedopornografia.

Ignoranza età persona offesa

Il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’ età della persona offesa qualora si tratti di un minore di anni 18 «salvo che si tratti di ignoranza inevitabile». Una norma, questa, che registra già alcune critiche. Il giudice Fabio Roia (1)che a Milano presiede la sezione del tribunale specializzate nei reati sessuali ai danni dei minori spiega infatti che la modifica sull’ignoranza dell’età del minore rischia di costituire una “scappatoia” per i colpevoli o comunque di rendere più complicato il lavoro dei giudici.

Corruzione minorenne

Reclusione da uno a cinque anni a chi compie atti sessuali alla presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere.

Attenuanti per chi collabora con la polizia

La pena è diminuita da un terzo fino alla metà per colui che, pur avendo concorso al reato, collabora.

Insegnanti interdetti a vita

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti comporta l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nelle indagini il consulente psichiatra

Si prevede la presenza e l’ausilio di un psicologo o di un psichiatra infantile nei contatti con i minori durante le indagini.

Riabilitazione in carcere

Si ricorre a trattamenti psicologici per i pedofili dietro le sbarre.

(!) FABIO ROIA,che ben conosco e con cui ho condiviso seminari su abusi ai minori a Scerne di Pineto ,x la Pontificia Facoltà Salesiana AUXILIUM.
————-

Concludendo,grazie a mio marito che per 38 anni mi ha supportato,affiancato,sostenuto e protetto in questo mio lavoro delicato e spesso fonte di persecuzione da parte di negazionisti.
Dedico a tutti i bambini e bambine,del passato,del presente e del futuro,vittime di abusi sessuali e dell’adultocentrismo che leggi,seppur adeguate non sono ancora riuscite a difendere.
Ringrazio e dedico ai tanti colleghi della Magistratura Onoraria e Togata che con coraggio,rigore ed obiettività cercano la vera verità che anche il silenzio di un bambino può celare,restituendogli il suo diritto,
Ringrazio quegli avvocati che hanno il coraggio di affrontare la pedofilia dalla parte delle vittime, ne ammiro e conosco molti…
Noi tutti agendo la tutela di questa infanzia,compiamo il nostro dovere,
grazie
Maria Rosa Dominici

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Maria Rosa DOMINICI

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psicologa,psicoterapeuta vittimologa,membro dell'Accademia Teatina delle Scienze,della New York Academy ofSciences,dell'International Ass. of Juvenile and Family Court Magistrates,della Società Italiana di Vittimologia,della W.S.V.,dell'Ass.internazionale di Studi Medico Psico Religiosi.,docente di seminari di sessuologia, criminologia e vittimologia in università Italiane e straniere,esperta per progetti Daphne su tratta di minori e sfruttamento sessuale,creatrice del progetto Psicantropos,autrice di varie pubblicazioni,si occupa di minori e reati ad essi connessi da 40 anni.

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