Sul diritto alla conoscenza delle origini..figli adottivi
Inserito il 23 ottobre 2014 da Maria Rosa DOMINICI
Una questione importante di cui si tratta da molti anni,sarebbe bene conoscere e scambiare fra i vari Paesi queste informazioni,grazie
maria rosa dominici
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
SOMMARIO
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle
informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano,
C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321
Brambilla e C. 2351 Santerini
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento delle proposte
di legge C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini)
…………………………………… 339
ALLEGATO (Proposta di testo base)
…………………………………………………. 343
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sicurezza sociale tra il governo della Repubblica
italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo
aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)
……………………………………….. 340
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza
sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)
……………………………………….. 342
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo
testo unificato C. 1512 Meta ed abb. (Parere alla IX Commissione)
(Seguito dell’esame e
rinvio)
…………………………………………………………………………. 342
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
……….. 342
SEDE REFERENTE
Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. —
Interviene il viceministro della giustizia
Enrico Costa.
La seduta comincia alle 14.50.
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato
non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle
proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e
C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989
Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento
delle proposte di legge C. 2321 Brambilla e
C. 2351 Santerini).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta del 18 dicembre 2013.
Donatella FERRANTI,
presidente
, av-
verte che alle proposte di legge C. 784
Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana
e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e
C. 1989 Rossomando, sono state abbinate
le proposte di legge C. 2321 Brambilla e
C. 2351 Santerini.
Giuseppe BERRETTA (PD),
relatore
,
presenta una proposta di testo unificato
da adottare come testo base e la illustra
(
vedi allegato
).
Sottolinea come il testo recepisca al-
cune indicazioni emerse dalle audizioni e
Martedì 14 ottobre 2014
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Commissione II
cerchi di adeguare la normativa vigente
alle indicazioni fornite dalla Corte costi-
tuzionale e dalla Corte EDU. Si dichiara
pronto ad accogliere ed esaminare ogni
ulteriore indicazione che dovesse prove-
nire dai colleghi, preannunciando come sia
allo studio una possibile soluzione volta a
costituire un’unica banca data nella quale
possano essere raccolte tutte le revoche
delle dichiarazioni di anonimato.
Carlo SARRO (FI-PdL), pur ritenendo
particolarmente pregevole il lavoro svolto
dal relatore, ritiene tuttavia che l’impianto
del testo sia eccessivamente sbilanciato in
favore del diritto all’oblio della madre.
Auspica pertanto che nel prosieguo del-
l’esame il diritto del figlio alla propria
identità possa trovare un maggiore rico-
noscimento.
Donatella FERRANTI,
presidente
, sotto-
linea come il relatore abbia presentato un
testo volutamente essenziale, che costitui-
sca la base di partenza per l’ulteriore
lavoro della Commissione. Dichiara di
condividere il rilievo attribuito al principio
di garanzia dell’anonimato, che tutela an-
che gli interessi dei nascituri. Rimane
comunque da risolvere, come accennato
dal relatore, la questione della costituzione
di una banca dati centralizzata. Ritiene
inoltre che sia necessario esaminare con
attenzione anche la normativa francese in
materia, che ha superato il vaglio della
CEDU.
Anna ROSSOMANDO (PD), riservan-
dosi di intervenire in maniera approfon-
dita sulla materia oggetto dell’esame, di-
chiara di apprezzare lo sforzo compiuto
dal relatore. Esprime l’auspicio che il testo
possa essere esaminato senza condiziona-
menti culturali. Esprime infine perplessità
sull’intervento del collega Sarro, ritenendo
che sia piuttosto difficile definire l’oggetto
del diritto all’identità.
Antimo CESARO (SCpI), esprime sod-
disfazione per il fatto che l’iter dei prov-
vedimenti in esame stia proseguendo e che
si sia arrivati alla proposta di un testo
base. Esprime inoltre l’auspicio che sia
previsto un tempo sufficientemente ampio
per discutere, anche prima dell’adozione
del testo base, anche in vista di eventuali
modifiche che potrebbero essere apportate
allo stesso prima dell’inizio della fase
emendativa.
Donatella FERRANTI,
presidente
, assi-
cura il collega Cesaro che i lavori della
Commissione saranno organizzati in modo
tale da garantire un’ampia discussione ed
interlocuzione su una materia così delicata
e complessa. Il testo base potrebbe infatti
essere adottata nel corso della prossima
settimana. Nessun altro chiedendo di in-
tervenire rinvia il seguito dell’esame ad
altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. —
Interviene il viceministro della giustizia
Enrico Costa.
La seduta comincia alle 15.10.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sicurezza
sociale tra il governo della Repubblica italiana e il
Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio
1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22
maggio 2003.
C. 2574 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.
Giuseppe GUERINI (PD),
relatore
, os-
serva come l’Accordo italo-canadese sulla
sicurezza sociale sia ormai risalente, es-
sendo stato firmato a Roma il 22 maggio
1995 – tanto che nel 2003 venne firmato
dalle due Parti un Protocollo all’Accordo,
anch’esso all’esame del Parlamento – allo
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Commissione II
scopo, analogamente a numerosi altri ac-
cordi della stessa specie, di regolare al-
cuni aspetti previdenziali: in particolare,
l’analisi dell’impatto della regolamenta-
zione (AIR) che accompagna il disegno di
legge di autorizzazione alla ratifica ri-
corda quale scopo precipuo dell’Accordo
il miglioramento degli standard di pro-
tezione dei lavoratori, nonché la più sol-
lecita erogazione delle prestazioni previ-
denziali.
Sul primo punto l’AIR evidenzia i pe-
culiari benefici che l’Accordo apporta ai
connazionali che rimpatriano in Italia,
oltre a quelli a favore di chi prima di
giungere in Canada abbia lavorato in altri
paesi di tradizionale emigrazione italiana,
che si vedrà riconoscere tutte le fasi con-
tributive (istituto della totalizzazione mul-
tipla).
D’altra parte l’AIR segnala come la
mancata ratifica dell’Accordo importe-
rebbe per l’Italia una perdita di immagine
– poiché non si darebbe corso ad un
accordo internazionale che pure si è fir-
mato –, e un possibile deterioramento dei
rapporti bilaterali con il Canada.
Per quanto concerne gli ambiti di com-
petenza della Commissione giustizia, si
segnala l’articolo 29, che stabilisce la pro-
cedura di consultazione tra i due Stati
contraenti per qualsiasi controversia sul-
l’interpretazione o l’applicazione dell’Ac-
cordo che non sia stato possibile dirimere
dalle rispettive autorità competenti: in di-
fetto di risoluzione della controversia que-
sta, a richiesta di una delle Parti, sarà
sottoposta ad una Commissione arbitrale,
le cui determinazioni saranno definitive e
vincolanti.
Per quanto di competenza della Com-
missione Giustizia propone, quindi, di
esprimere parere favorevole.
Donatella AGOSTINELLI (M5S), prean-
nunciando il voto contrario del gruppo
Movimento 5 Stelle sulla proposta di pa-
rere del relatore, con riferimento all’arti-
colo 29 dell’accordo sottoposto a ratifica,
recante disposizioni in ordine alla risolu-
zione delle controversie, rileva come que-
sto appaia lacunoso e carente sotto mol-
teplici punti di vista.
In primo luogo non si comprendono
gli ambiti di applicazione della norma in
esame atteso che il presupposto consiste
nel fallimento delle procedure di risolu-
zione delle controversie rimesse ai rispet-
tivi organi competenti, fallimento che tut-
tavia non è posto in relazione ad eventi
certi e chiari ma alla combinazione di
locuzioni che non determinano definiti
ambiti di applicazione, anzi, si prestano
a notevoli dubbi interpretativi; ci si ri-
ferisce alle espressioni: « per quanto pos-
sibile », « nello spirito e secondo i principi
dell’accordo » e « non sia stato possibile
alle Parti arrivare alla risoluzione della
controversia ».
Anche l’espressione « tempestiva-
mente », utilizzata dall’ articolo 29 comma
2 per indicare i tempi entro i quali le
controversie debbano essere risolte è vago
e comporta dubbi interpretativi. In punto
è il caso di notare che nell’ordinamento
interno Italiano si è imposta la tendenza
del legislatore verso la sostituzione di
questo termine con indicazioni più pun-
tuali e precise in modo da non lasciare
aperti pericolosi ambiti di strumentalizza-
zioni dilatorie.
Da ultimo si rileva che lo spostamento
della giurisdizione dal giudice naturale a
quello arbitrale è fatto che non può,
secondo i principi del nostro ordinamento,
essere rimesso all’iniziativa discrezionale
di una sola parte ma deve, quanto meno,
prevedere l’accordo delle parti in quanto
espressione di precisa volontà negoziale.
Quanto detto rileva anche ai fini della
ulteriore considerazione secondo la quale
l’ esperimento di un arbitrato ammini-
strato da una Commissione internazionale
aggiunge il pericoli di ulteriori esborsi per
lo Stato in aggiunta ai già ingenti costi di
applicazione della ratifica, stimati in
2.500.000 di euro a decorrere dal 2016.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere favorevole del relatore.
Martedì 14 ottobre 2014
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Commissione II
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repub-
blica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale,
fatto a Roma il 6 febbraio 2009.
C. 2576 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.
Giuseppe GUERINI (PD),
relatore
, os-
serva come l’Accordo italo-giapponese
sulla sicurezza sociale sia stato firmato a
Roma il 6 febbraio 2009 allo scopo,
analogamente a numerosi altri accordi
della stessa specie, di regolare alcuni
aspetti previdenziali: in particolare, la
relazione introduttiva al disegno di legge
di autorizzazione alla ratifica ricorda
quale scopo precipuo dell’Accordo la tu-
tela dei lavoratori al seguito delle im-
prese di un Paese distaccati nel territorio
dell’altro, nonché la trasferibilità delle
prestazioni previdenziali. La relazione ri-
corda altresì come da parte nipponica sia
stata fatta presente a più riprese la
necessità della ratifica dell’Accordo da
parte dell’Italia – il Giappone aveva
provveduto prontamente a farlo –, anche
alla luce del fatto che il nostro Paese è
l’unico tra quelli appartenenti al G8 a
non intrattenere con il governo giappo-
nese un accordo di sicurezza sociale.
D’altra parte l’analisi dell’impatto della
regolamentazione (AIR) che accompagna il
disegno di legge segnala come la mancata
ratifica dell’Accordo importerebbe per
l’Italia una perdita di immagine – poiché
non si darebbe corso ad un accordo in-
ternazionale che pure si è firmato –, e un
probabile deterioramento dei rapporti bi-
laterali con il Giappone. Poiché l’Accordo,
come più avanti si vedrà, comporta oneri
non irrilevanti per la finanza pubblica, la
relazione introduttiva al disegno di legge
pone questo fatto come motivazione prin-
cipale del ritardo dell’Italia nell’adempiere
tale obbligo internazionale.
Per quanto concerne gli ambiti di com-
petenza della Commissione giustizia, si
segnala l’’articolo 20, che stabilisce la
procedura di consultazione tra i due Stati
contraenti per qualsiasi controversia sul-
l’interpretazione o l’applicazione dell’Ac-
cordo.
Per quanto di competenza della Com-
missione Giustizia propone, quindi, di
esprimere parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere favorevole del relatore.
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta dell’8 ottobre 2014.
Donatella FERRANTI,
presidente,
av-
verte che il relatore sta predisponendo una
proposta di parere, che potrà essere pre-
sentata e posta in votazione entro questa
settimana. Nessuno chiedendo di interve-
nire, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.
La seduta termina alle 15.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è svolto dalle
15.20 alle 15.30.
Martedì 14 ottobre 2014
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Commissione II
ALLEGATO
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto
alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria
identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983
Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321
Brambilla e C. 2351 Santerini.
PROPOSTA DI TESTO BASE
A
RT
.1.
1. All’articolo 28 della legge 4 maggio
1983, n. 184 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 5 le parole: « L’adot-
tato » sono sostituite dalle seguenti:
« L’adottato, o il figlio non riconosciuto
alla nascita nel caso di revoca della di-
chiarazione della madre di non volere
essere nominata, »;
b)
al comma 5 aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: « Può essere presentata al
tribunale dei minorenni del luogo di na-
scita del figlio, nei casi in cui la madre
abbia revocato la dichiarazione di non
volere essere nominata. L’accesso alle in-
formazioni non legittima azioni di stato né
dà diritto a rivendicazioni di carattere
patrimoniale o successorio. »;
c)
il comm
a 7 è sostituito con il
seguente:
« 7. L’accesso alle informazioni è con-
sentito nei confronti della madre che,
avendo dichiarato alla nascita di non vo-
lere essere nominata ai sensi dell’articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
abbia successivamente revocato tale di-
chiarazione ovvero sia deceduta. La revoca
può essere sempre resa dalla madre al-
l’ufficiale dello stato civile del comune di
nascita del figlio.»;
d)
dopo il comm
a 7 è inserito il
seguente:
«7-
bis
. Su istanza dei soggetti legitti-
mati ad accedere alle informazioni ai sensi
dei comm
i4e5,edel
figlio non ricono-
sciuto alla nascita in mancanza di revoca
della dichiarazione della madre di non
volere essere nominata, il tribunale per i
minorenni, con modalità che assicurino la
massima riservatezza, anche avvalendosi
del personale dei servizi sociali, contatta la
madre senza formalità per verificare se
intenda mantenere l’anonimato di cui al-
l’articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396. L’istanza deve essere presen-
tata al tribunale dei minorenni del luogo
di residenza del figlio. ».
Martedì 14 ottobre 2014
— 343 —
Commissione II
Quando due diritti vanno d’incontro, bisogna vedere quale sia più importante risguardare, quale sia più consono c l’ordine sociale. In questo caso ritengo il diritto alla propria identità assolutamente da proteggere. In confronto c l’anonimato dalla madre, il diritto a sapere di dove sia venuto credo debba essere prioritario visto rapresentare vera condizione di benessere, appartenenza e identità di una persona.
l’argomento essendo emotivamente delicato ,è in discussione da anni,penso che il Diritto alle proprie origini,proprio perchè cosi intimo debba essere affrontato in età di consapevolezza con l’affiancamento e il contenimento psicologico adeguato,ogni rivelazione,in quanto tale ha in se un trauma,quindi ci vuole una profonda attenzione nel prevenire un’ulteriore vittimizzazione